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D.P.R. 30/05/2002 n. 1152. Sono spese prenotate a debito: a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) il contributo unificato; d) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. 5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. Art. 147 (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) 1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. Titolo II Eredità giacente attivata d'ufficio Art. 148 (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) 1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione. Titolo III Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale Capo Restituzione e vendita di beni sequestrati Art. 149 (Raccordo) 1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali. Art. 150 (Restituzione di beni sequestrati) 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. 2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale. Art. 151 (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari) 1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro. 2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed è comunicata all'avente diritto. 3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Art. 152 (Vendita) 1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. 2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti. 3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca. Art. 153 (Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati) 1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari. 2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154. Art. 154 (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori) 1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Capo II Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati Art. 155 (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati) 1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Art. 156 (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati) 1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato. Titolo IV Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo Art. 157 (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo) 1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia. 2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge. Titolo Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica Art. 158 (Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. Art. 159 (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) 1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte. PARTE V REGISTRI Art. 160 (Funzioni sottoposte ad annotazioni) 1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati. Art. 161 (Elenco registri) 1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri: • registro delle spese pagate dall'erario; • registro delle spese prenotate a debito; • registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito. Art. 162 (Attività dell'ufficio) 1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso. Art. 163 (Determinazione dei modelli dei registri) 1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri. Art. 164 (Rinvio) 1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128. PARTE VI PAGAMENTO Titolo Titoli di pagamento delle spese Capo Ordine di pagamento emesso dal funzionario Art. 165 (Ordine di pagamento emesso dal funzionario) 1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato. Art. 166 (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale) 1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire. Art. 167 (Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari) 1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile. 2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP. Capo II Decreto di pagamento emesso dal magistrato Art. 168 (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
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